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Ogni gioiello deve necessariamente riportare il “titolo” o “caratura”, cioè quanto metallo prezioso (oro/argento/platino) è contenutanella lega metallica dell’oggetto. Un esempio di “titolo” è “750” (anche detto “18 carati”): significa che tre quarti della lega di metallo è costituita da oro. per legge, senza il marchio della caratura e quello del produttore l’articolo non può essere venduto.
Ogni gioiello deve riportare il marchio (detto anche “punzone”) del produttore. Ogni orafo ha il proprio marchio depositato presso le istituzioni. Per legge, senza il marchio della caratura e quello del produttore l’articolo non può essere venduto.
E’ buona norma che un’azienda ti fornisca un certificato che contiene le caratteristiche del gioiello. Un’azienda che lavora con trasparenza non avrà problemi e fornire queste informazioni.
Un’azienda ha la necessità di avere un margine di guadagno se vuole sopravvivere. Sarebbe quindi insostenibile pagare il metallo in misura uguale o superiore a quanto quotato internazionalmente. Pubblicizzare quotazioni molto alte, pari o addirittura superiori a quelle del borsino internazionale, proponendo la ‘permuta’ con l’acquisto di gioielli è potenzialmente pubblicità ingannevole. Fidati solo di chi ti tratta con verità e trasparenza.
Il pagamento in contanti non può superare i 499 euro.
Superata questa cifra il pagamento dovrà essere effettuato con un metodo tracciabile (assegno o bonifico). nota bene: questo non val per quei gioielli che non contengono oro (come per esempio un orologio di acciaio di valore).
(riferimento: decreto legislativo del 25 maggio 2017 num. 92)
Quando acquisti un gioiello nell’ambito di un’operazione “compro oro” ti deve sempre essere richiesto un documento di identità in corso di validità e deve esserti fatta leggere l’informativa sull’impiego dei tuoi dati personali (privacy) a cui fornire il tuo consenso.
Chiunque non richieda tutto ciò sta agendo contro la legge e non sta effettuando operazioni trasparenti.
(riferimenti: testo unico di legge sulla pubblica sicurezza – regolamento generale sulla protezione dei dati)
Quando acquisti un gioiello nell’ambito di un’operazione “compro oro” il cliente deve compilare e firmare una dichiarazione relativa all’antiriciclaggio. Il farlo è per la tua tutela.
Meglio non effettuare operazioni con chi non chiede questa dichiarazione.
(riferimento: decreto legislativo del 25 maggio 2017 num. 90).
L’operazione di acquisto di un gioielli che rientra in una transazione di ‘compro oro’ deve essere autenticata con una ricevuta che contenga tutti i dettagli dell’operazione. Una copia deve essere data a te, cliente. Un’attività che non fornisce la ricevuta completa dell’operazione non sta agendo in trasparenza e mette a rischio se stessa ed i propri clienti.
(riferimento: decreto legislativo del 25 maggio 2017 num. 92)